Art. 10. Ogni autorita' che amministra giustizia in rapporto ai sudditi coloniali o assimilati deve inviare una copia della sentenza pronunziata al Governatore. Qualora la sentenza implichi una decisione che possa giovare alla migliore conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene, o che, per qualsiasi ragione, possa avere una importanza di massima o scientifica, deve trasmetterne due copie, una all'ufficio di Governo, l'altra al giudice della Colonia, a cura del quale annualmente si provvede alla raccolta della giurisprudenza stabilitasi sui vari diritti indigeni.