Art. 10. 
 
  Ogni autorita' che amministra  giustizia  in  rapporto  ai  sudditi
coloniali  o  assimilati  deve  inviare  una  copia  della   sentenza
pronunziata  al  Governatore.  Qualora  la  sentenza   implichi   una
decisione che possa giovare alla migliore conoscenza delle costumanze
e tradizioni indigene, o che, per qualsiasi ragione, possa avere  una
importanza di massima o scientifica, deve trasmetterne due copie, una
all'ufficio di Governo, l'altra al giudice della Colonia, a cura  del
quale annualmente si  provvede  alla  raccolta  della  giurisprudenza
stabilitasi sui vari diritti indigeni.