Art. 100. I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti le stazioni di carabinieri, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani o stranieri equiparati, purche' da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno pero' trasmettere questi atti al cancelliere del tribunale per la dovuta tassazione e percezione dei diritti. Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'articolo 789 del Codice civile; questi testamenti devono al piu' presto essere trasmessi al cancelliere del tribunale. I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.