Art. 100. 
 
  I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale,  i
residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti le  stazioni
di carabinieri, sono autorizzati a redigere le procure alle  liti  ed
autenticare le firme apposte ad atti privati, in  loro  presenza,  da
italiani  o  stranieri  equiparati,  purche'  da  loro  personalmente
conosciuti.  Essi  dovranno  pero'   trasmettere   questi   atti   al
cancelliere del tribunale per la dovuta tassazione e  percezione  dei
diritti. 
 
  Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona
ammalata con le norme fissate dall'articolo 789  del  Codice  civile;
questi  testamenti  devono  al  piu'  presto  essere   trasmessi   al
cancelliere del tribunale. 
 
  I testamenti  degli  indigeni,  sudditi  coloniali  od  assimilati,
saranno regolati dalle consuetudini locali.