Art. 11. 
 
  Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale
o amministrativa, fra i privati e  il  Governo  della  Colonia  o  la
pubblica amministrazione della Colonia e del Regno, in  quanto  siano
di competenza di un'autorita' giudiziaria coloniale, sono  decise  in
prima istanza  dal  Governatore  il  quale  potra'  farsi  assistere,
secondo le circostanze, da due funzionari della Colonia.