Art. 11. Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati e il Governo della Colonia o la pubblica amministrazione della Colonia e del Regno, in quanto siano di competenza di un'autorita' giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal Governatore il quale potra' farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della Colonia.