Art. 12. 
 
  Contro la decisione del governatore, e' ammesso il ricorso  al  Re,
da  proporsi  entro  giorni  cento  ottanta  dalla  notificazione   o
comunicazione ufficiale della medesima. 
 
  Il ricorso e' notificato al governatore e puo' essere trasmesso  al
Ministero degli esteri anche direttamente dalla parte interessata. 
 
  Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del  Consiglio  di
Stato. Qualora la decisione del  Governo  del  Re  sia  contraria  al
parere del Consiglio di Stato, dovra' essere udito pure il  Consiglio
dei ministri e di cio' si fara' menzione nel decreto reale.