Art. 13. 
 
  Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili  anche
per la decisione delle  controversie  tuttavia  in  corso,  rimanendo
abrogate, in quanto contrarie o diverse,  le  norme  stabilite  negli
ordinamenti approvati coi Regi decreti 24 maggio 1894,  n.  201  e  9
febbraio 1902, n. 51. Le controversie  nelle  quali  sia  gia'  stata
pronunziata una sentenza dell'autorita' giudiziaria continueranno  il
loro corso dinanzi all'autorita'  giudiziaria  secondo  le  norme  di
competenza e procedura stabilite nel presente ordinamento.