Art. 13. Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche per la decisione delle controversie tuttavia in corso, rimanendo abrogate, in quanto contrarie o diverse, le norme stabilite negli ordinamenti approvati coi Regi decreti 24 maggio 1894, n. 201 e 9 febbraio 1902, n. 51. Le controversie nelle quali sia gia' stata pronunziata una sentenza dell'autorita' giudiziaria continueranno il loro corso dinanzi all'autorita' giudiziaria secondo le norme di competenza e procedura stabilite nel presente ordinamento.