Art. 14. 
 
  Tutte le materie che non involgono controversie intorno  a  diritti
civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e
l'amministrazione  della  Colonia,  sono  oggetto   di   ricorso   al
governatore  e  di  provvedimento   amministrativo   in   conformita'
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato  E,  sul  contenzioso
amministrativo. 
 
  Contro le decisioni del governatore,  che  non  sono  definitive  a
norma degli ordinamenti in vigore,  e'  ammesso  il  ricorso  in  via
gerarchica al Ministero degli affari esteri  nel  termine  di  giorni
sessanta dalla comunicazione ufficiale.