Art. 14. Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'amministrazione della Colonia, sono oggetto di ricorso al governatore e di provvedimento amministrativo in conformita' dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo. Contro le decisioni del governatore, che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, e' ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero degli affari esteri nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione ufficiale.