Art. 16. Sono esenti da ogni tassa o diritto, e senza che possa farsi luogo a ripetizione, gli atti e le formalita' di qualsiasi genere eseguite nell'interesse dell'Amministrazione, per quella parte di tassa o diritto che per legge o per contratto sono a carico della stessa. Sono rilasciate gratuitamente le copie di sentenze, decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nonche' di contratti e di formalita' ipotecarie, che fossero richieste dall'Amministrazione anche quando non si riferiscano a cause nelle quali l'Amministrazione sia parte contendente.