Art. 17. Sono registrati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notarili od amministrativi, e le copie e certificati di formalita' ipotecarie che occorrono all'Amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata. Nei tre mesi dal giorno in cui sia definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la lite, si procedera' al recupero delle tasse e diritti annotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunziata o della parte posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite. L'esazione di dette tasse e' curata direttamente dagli uffici presso i quali segui' l'annotazione a debito con l'osservanza delle forme stabilite dalla legislazione in vigore.