Art. 17. 
 
  Sono registrati a debito tutti gli atti e le copie di  essi,  siano
giudiziari che notarili od amministrativi, e le copie  e  certificati
di  formalita'  ipotecarie  che  occorrono  all'Amministrazione   nei
procedimenti contenziosi in cui sia interessata.  Nei  tre  mesi  dal
giorno in cui sia definitivamente  ultimata,  od  in  qualunque  modo
abbandonata la lite, si procedera' al recupero delle tasse e  diritti
annotati a debito  contro  la  parte  avversa  in  proporzione  della
condanna contro la stessa pronunziata  o  della  parte  posta  a  suo
carico nella transazione che pose fine alla lite. 
 
  L'esazione di dette  tasse  e'  curata  direttamente  dagli  uffici
presso i quali segui' l'annotazione a debito con  l'osservanza  delle
forme stabilite dalla legislazione in vigore.