Art. 18. 
 
  I commissari e residenti e coloro che ne fanno le veci non  possono
essere chiamati a rendere conto dell'esercizio  delle  loro  funzioni
giudiziarie, fuorche' dalla superiore autorita'  amministrativa,  ne'
possono essere sottoposti a procedimento per fatto che rifletta  tale
esercizio senza autorizzazione del governatore.