Art. 19. I capi indigeni riconosciuti non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del governatore. Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di flagrante reato, e nei casi gravi l'autorita' competente puo' ordinarne l'arresto a senso del Codice di procedura penale riferendone subito al Governatore. I nomi dei capi sono resi pubblici mediante un elenco che e' affisso nella sala di udienza di ogni ufficio in cui si amministra giustizia, e deve essere tenuto al corrente di ogni variazione a cura del competente ufficio di Governo.