Art. 19. 
 
  I capi  indigeni  riconosciuti  non  possono  essere  sottoposti  a
procedimento penale senza autorizzazione del governatore. 
 
  Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di flagrante  reato,
e nei casi gravi l'autorita' competente puo'  ordinarne  l'arresto  a
senso  del  Codice  di  procedura  penale   riferendone   subito   al
Governatore. 
 
  I nomi dei capi sono  resi  pubblici  mediante  un  elenco  che  e'
affisso nella sala di udienza di ogni ufficio in  cui  si  amministra
giustizia, e deve essere tenuto al corrente di ogni variazione a cura
del competente ufficio di Governo.