Art. 2. Agli effetti del presente ordinamento delle giurisdizioni e' considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribu' o a stirpi della stessa. E' del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente a una popolazione africana o delle altre regioni del Mar Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso la Amministrazione pubblica o che abbia residenza nella Colonia da due anni non interrotti. E' considerato come assimilato lo straniero che appartenga ad una popolazione la quale non abbia civilta' in grado simile a quella europea.