Art. 2. 
 
  Agli  effetti  del  presente  ordinamento  delle  giurisdizioni  e'
considerato come  suddito  coloniale  l'individuo  che,  non  essendo
italiano o  cittadino  di  uno  Stato  straniero,  sia  nativo  della
Colonia, o appartenga a tribu' o a stirpi della stessa. 
 
  E'  del  pari  considerato  come  suddito   coloniale   l'individuo
appartenente a una popolazione africana o delle altre regioni del Mar
Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio  stabile  presso  la
Amministrazione pubblica o che abbia residenza nella Colonia  da  due
anni non interrotti. 
 
  E' considerato come assimilato lo straniero che appartenga  ad  una
popolazione la quale non abbia civilta'  in  grado  simile  a  quella
europea.