Art. 20. Coloro che intendano promuovere una causa sia civile sia commerciale contro un Capo indigeno riconosciuto dal Governo devono, contemporaneamente alla notificazione all'interessato, comunicare una copia degli atti di citazione, precetti e titoli esecutivi al commissario regionale o al residente nella cui giurisdizione quel Capo risiede. Le autorita' che amministrano giustizia ed i funzionari addettivi non possono dar corso alla causa ed agli atti esecutivi quando non consti da relazione dell'uffiziale giudiziario dell'adempimento di tale formalita'. Le disposizioni della prima parte di questo articolo devono essere osservate solo per coloro i cui nomi sieno contenuti nell'elenco al momento in cui l'atto di citazione o di precetto e' spiccato.