Art. 20. 
 
  Coloro  che  intendano  promuovere  una  causa   sia   civile   sia
commerciale contro un Capo indigeno riconosciuto dal Governo  devono,
contemporaneamente alla notificazione all'interessato, comunicare una
copia degli  atti  di  citazione,  precetti  e  titoli  esecutivi  al
commissario regionale o al residente  nella  cui  giurisdizione  quel
Capo risiede. 
 
  Le autorita' che amministrano giustizia ed i  funzionari  addettivi
non possono dar corso alla causa ed agli atti  esecutivi  quando  non
consti da relazione dell'uffiziale  giudiziario  dell'adempimento  di
tale formalita'. 
 
  Le disposizioni della prima parte di questo articolo devono  essere
osservate solo per coloro i cui nomi sieno contenuti  nell'elenco  al
momento in cui l'atto di citazione o di precetto e' spiccato.