Art. 29. Presso l'Ufficio di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale coloniale di 2ยช categoria o da un aiutante coloniale, ovvero, in mancanza di questo, da qualunque persona maggiorenne, che sia cittadino italiano abilitato all'esercizio di pubblici uffici, e designata dallo stesso conciliatore.