Art. 29. 
 
  Presso l'Ufficio di conciliazione le funzioni di  cancelliere  sono
esercitate da un ufficiale coloniale di 2ยช categoria o da un aiutante
coloniale, ovvero,  in  mancanza  di  questo,  da  qualunque  persona
maggiorenne, che sia cittadino italiano  abilitato  all'esercizio  di
pubblici uffici, e designata dallo stesso conciliatore.