Art. 3. Le controversie vertenti fra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribu', villaggi e Provincie circa il godimento di proprieta' collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra sudditi coloniali o assimilati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica Amministrazione, sono decise in via amministrativa dal Governo della Colonia.