Art. 3. 
 
  Le controversie vertenti fra  famiglie  ed  aggregati  di  famiglie
indigene,  tribu',  villaggi  e  Provincie  circa  il  godimento   di
proprieta' collettive ed i reciproci  diritti  di  pascolo,  tributo,
coltivazioni e simili; quelle  fra  sudditi  coloniali  o  assimilati
concernenti  diritti  a  titoli  o  gradi  e  materie  esclusivamente
religiose, e tutte le controversie civili  fra  sudditi  coloniali  o
assimilati  e  la  pubblica  Amministrazione,  sono  decise  in   via
amministrativa dal Governo della Colonia.