Art. 32. Il giudice della Colonia risiede in Asmara, e decide come giudice unico di tutte le cause civili, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino in valore le L. 2000, e di tutti i reati contravvenzionali. Al giudice unico e' devoluta ogni attribuzione di giurisdizione volontaria, cosi' di competenza del pretore come di competenza del tribunale nei casi e modi contemplati dal Codice di procedura civile. Contro i provvedimenti di esso si puo' reclamare mediante ricorso al primo presidente della corte d'appello di Roma. Il giudice unico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli vengono deferite dalla legge e dal presente ordinamento.