Art. 32. 
 
  Il giudice della Colonia risiede in Asmara, e decide  come  giudice
unico  di  tutte  le  cause  civili,  escluse  quelle  devolute  alla
cognizione dei conciliatori, che non superino in valore le L. 2000, e
di tutti i reati contravvenzionali. 
 
  Al giudice unico e' devoluta  ogni  attribuzione  di  giurisdizione
volontaria, cosi' di competenza del pretore come  di  competenza  del
tribunale nei casi e modi contemplati dal Codice di procedura civile.
Contro i provvedimenti di esso si puo' reclamare mediante ricorso  al
primo presidente della corte d'appello di Roma. 
 
  Il giudice unico esercita inoltre tutte le altre  attribuzioni  che
gli vengono deferite dalla legge e dal presente ordinamento.