Art. 34. 
 
  Il tribunale della Colonia e' composto dal  giudice  della  Colonia
che lo presiede e da giudici onorari, e decide in prima istanza tutte
le cause in materia civile e commerciale di valore  eccedente  le  L.
2000 o di valore indeterminabile, e di  tutte  le  cause  in  materia
penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di
assise.