Art. 34. Il tribunale della Colonia e' composto dal giudice della Colonia che lo presiede e da giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le L. 2000 o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di assise.