Art. 35. 
 
  Il  governatore  ha  facolta',  ove  l'esigenza  del  servizio   lo
richieda, di istituire, con decreto, su proposta  del  Giudice  della
Colonia e del procuratore del Re, delle sezioni di giudicatura  nelle
localita' della Colonia  nelle  quali  se  ne  senta  il  bisogno,  e
disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle localita' minori.