Art. 35. Il governatore ha facolta', ove l'esigenza del servizio lo richieda, di istituire, con decreto, su proposta del Giudice della Colonia e del procuratore del Re, delle sezioni di giudicatura nelle localita' della Colonia nelle quali se ne senta il bisogno, e disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle localita' minori.