Art. 36. 
 
  Il Giudice della  Colonia,  mediante  decreto  da  pubblicarsi  sul
Bullettino ufficiale della Colonia, rende noti i  giorni  in  cui  si
rechera' nelle sezioni di giudicatura, e  quelli  in  cui  terra'  le
sessioni periodiche. Nello stesso decreto sono indicate le  modalita'
del funzionamento delle sezioni e delle sessioni periodiche. 
 
  Il Giudice sceglie tra i funzionari del proprio ufficio le  persone
che dovranno prestare servizio nelle sezioni di giudicatura  e  nelle
sessioni periodiche nelle qualita'  di  cancelliere  e  di  ufficiale
giudiziario od usciere.