Art. 36. Il Giudice della Colonia, mediante decreto da pubblicarsi sul Bullettino ufficiale della Colonia, rende noti i giorni in cui si rechera' nelle sezioni di giudicatura, e quelli in cui terra' le sessioni periodiche. Nello stesso decreto sono indicate le modalita' del funzionamento delle sezioni e delle sessioni periodiche. Il Giudice sceglie tra i funzionari del proprio ufficio le persone che dovranno prestare servizio nelle sezioni di giudicatura e nelle sessioni periodiche nelle qualita' di cancelliere e di ufficiale giudiziario od usciere.