Art. 38. 
 
  I vice giudici coadiuvano il  giudice  nell'adempimento  delle  sue
funzioni, compiendo gli atti ai quali sono da lui  delegati.  Uno  di
essi  e'  delegato  con  speciale  provvedimento  del  governatore  a
esercitarne le attribuzioni nei  casi  di  assenza  o  di  prolungato
impedimento.