Art. 4. 
 
  L'   autorita'   giudiziaria   costituita   in   conformita'   alle
disposizioni  del  Capo  primo  del  titolo  secondo   del   presente
ordinamento, giudica, secondo la competenza ivi stabilita,  tutte  le
cause civili e le penali in cui siano convenuti od accusati cittadini
italiani, ovvero stranieri equiparati ai medesimi.