Art. 46. 
 
  Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna udienza  o
per ciascuna causa, che duri piu' di un'udienza sono estratti a sorte
dal giudice della Colonia, in numero di cinque, con l'intervento  del
pubblico ministero e del  cancelliere.  I  primi  due  estratti  sono
titolari, gli altri sono supplenti.