Art. 47. 
 
  Il giudice della  Colonia  ha  cura  di  avvertire  a  mezzo  della
cancelleria il rappresentante del pubblico ministero e l'imputato del
giorno e dell'ora in cui si esegue  l'estrazione,  che  dovra'  farsi
almeno due giorni prima dello inizio del dibattimento.