Art. 48. Il rappresentante del pubblico ministero e ciascun imputato personalmente od a mezzo del difensore ha diritto, intervenendo all'estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, uno degli assessori, che sara' sostituito con altro nome estratto, e cio' salvo i motivi di ricusa di cui nel Codice di procedura penale. Se gli imputati sono parecchi non possono complessivamente ricusare oltre la meta' del numero dei nomi degli assessori che sono nell'urna.