Art. 48. 
 
  Il  rappresentante  del  pubblico  ministero  e  ciascun   imputato
personalmente od a  mezzo  del  difensore  ha  diritto,  intervenendo
all'estrazione,  di  ricusare,  senza  addurre  motivi,   uno   degli
assessori, che sara' sostituito con altro nome estratto, e cio' salvo
i motivi di ricusa di cui nel Codice di procedura penale. 
 
  Se gli imputati sono parecchi non possono complessivamente ricusare
oltre  la  meta'  del  numero  dei  nomi  degli  assessori  che  sono
nell'urna.