Art. 49. 
 
  Il  Giudice  della  Colonia,  assistito  dal  cancelliere,  procede
all'estrazione a sorte che si renda necessaria per sostituire in  via
d'urgenza un assessore gia' estratto che  per  legittimo  impedimento
non  possa  prestar  servizio,  o  che   sia   ricusato   all'udienza
dall'imputato che non sia stato presente all'estrazione.