Art. 51. A carico di coloro che, dopo la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o si rifiutano, senza giustificati motivi, di assumere l'incarico, si puo' con ordinanza del giudice, sentito il pubblico ministero, procedere come e' prescritto nell'art. 119 del R. decreto 6 dicembre 1865. L'ordinanza e' sempre revocabile per motivi ritenuti attendibili dal giudice della Colonia.