Art. 51. 
 
  A carico di coloro che, dopo  la  notificazione  loro  fatta  della
stabilita udienza, non si trovano presenti,  o  si  rifiutano,  senza
giustificati motivi, di assumere l'incarico, si  puo'  con  ordinanza
del  giudice,  sentito  il  pubblico  ministero,  procedere  come  e'
prescritto nell'art. 119 del R. decreto 6 dicembre 1865. 
 
  L'ordinanza e' sempre revocabile per  motivi  ritenuti  attendibili
dal giudice della Colonia.