Art. 52. 
 
  Le funzioni di pubblico ministero, col titolo  di  procuratore  del
Re, sono affidate all'Avvocato del Governo della Colonia, il quale le
esercita personalmente ovvero a mezzo di suoi sostituti, nominati dal
governatore fra i funzionari e notabili della  Colonia,  esclusi  gli
avvocati e procuratori esercenti o consulenti.