Art. 52. Le funzioni di pubblico ministero, col titolo di procuratore del Re, sono affidate all'Avvocato del Governo della Colonia, il quale le esercita personalmente ovvero a mezzo di suoi sostituti, nominati dal governatore fra i funzionari e notabili della Colonia, esclusi gli avvocati e procuratori esercenti o consulenti.