Art. 53. 
 
  L'Avvocato del Governo della Colonia, oltre le funzioni di pubblico
ministero, esercita quelle di giudice istruttore  e  tutte  le  altre
attribuitegli dal presente ordinamento e dalle altre leggi.  Egli  e'
il Capo della polizia giudiziaria ed ha la vigilanza delle carceri.