Art. 58. 
 
  All'ufficio del giudice  della  Colonia  e'  addetto  un  uffiziale
giudiziario od usciere. 
 
  Per gli atti da eseguirsi o  notificarsi  fuori  del  distretto  di
Asmara, ed in caso d'impedimento, l'ufficiale giudiziario od  usciere
puo' essere sostituito da un milite dell'arma dei reali  carabinieri,
e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata  dal
giudice della Colonia. 
 
  Il governatore puo', dato il bisogno  e  su  proposta  del  giudice
della Colonia, nominare altri uffiziali giudiziarii in  altri  centri
della Colonia.