Art. 58. All'ufficio del giudice della Colonia e' addetto un uffiziale giudiziario od usciere. Per gli atti da eseguirsi o notificarsi fuori del distretto di Asmara, ed in caso d'impedimento, l'ufficiale giudiziario od usciere puo' essere sostituito da un milite dell'arma dei reali carabinieri, e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata dal giudice della Colonia. Il governatore puo', dato il bisogno e su proposta del giudice della Colonia, nominare altri uffiziali giudiziarii in altri centri della Colonia.