Art. 6. Nei giudizi civili indicati nell'art 4, la parte convenuta puo' sempre proporre l'azione in riconvenzione, qualora sia ammissibile secondo le regole del Codice di procedura civile. Invece, nei giudizi civili indicati nell'art. 5, l'azione in riconvenzione, quand'anche proponibile a norma del Codice di procedura civile, non puo' essere decisa dal giudice competente per l'azione principale a meno che la parte attrice vi consenta. Essa si ritiene consenziente qualora non opponga l'incompetenza subito dopo proposta la domanda riconvenzionale, prima di ogni altra istanza o difesa. Quando sia opposta l'eccezione d'incompetenza, se il giudice riconosca impossibile scindere il giudizio sulla domanda principale da quello sulla riconvenzionale, rinvia entrambe al giudice competente a norma dell'art. 4 perche' le decida con unica sentenza. Negli altri casi decide egli stesso la causa principale senza pregiudizio della riconvenzionale che rinvia al giudice competente.