Art. 6. 
 
  Nei giudizi civili indicati nell'art 4,  la  parte  convenuta  puo'
sempre proporre l'azione in riconvenzione,  qualora  sia  ammissibile
secondo le regole del Codice di procedura civile. 
 
  Invece, nei  giudizi  civili  indicati  nell'art.  5,  l'azione  in
riconvenzione,  quand'anche  proponibile  a  norma  del   Codice   di
procedura civile, non puo' essere decisa dal giudice  competente  per
l'azione principale a meno che la parte attrice vi consenta. Essa  si
ritiene consenziente qualora non opponga l'incompetenza  subito  dopo
proposta la domanda riconvenzionale, prima di ogni  altra  istanza  o
difesa. 
 
  Quando  sia  opposta  l'eccezione  d'incompetenza,  se  il  giudice
riconosca impossibile scindere il giudizio sulla  domanda  principale
da  quello  sulla  riconvenzionale,  rinvia   entrambe   al   giudice
competente a norma dell'art. 4 perche' le decida con unica  sentenza.
Negli altri  casi  decide  egli  stesso  la  causa  principale  senza
pregiudizio della riconvenzionale che rinvia al giudice competente.