Art. 61. 
 
  Il magistrato ed il cancelliere destinati in Colonia conservano  il
grado che avevano nel ruolo organico nel Regno. 
 
  Essi hanno l'obbligo  di  rimanere  in  Colonia  quattro  anni,  ma
possono essere richiamati anche  prima.  Scaduto  il  quadriennio  il
rimpatrio ha luogo di  diritto.  I  rimpatriati  non  possono  essere
destinati in Colonia se prima non  siano  rimasti  in  Italia  almeno
quattro anni.