Art. 61. Il magistrato ed il cancelliere destinati in Colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico nel Regno. Essi hanno l'obbligo di rimanere in Colonia quattro anni, ma possono essere richiamati anche prima. Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di diritto. I rimpatriati non possono essere destinati in Colonia se prima non siano rimasti in Italia almeno quattro anni.