Art. 62. 
 
  I funzionari giudiziari destinati in Colonia,  oltre  lo  stipendio
che avrebbero nel Regno, al netto di ogni  imposta,  percepiscono  le
indennita' indicate nell'annessa tabella. 
 
  Dopo  un  triennio  di  residenza  nella   Colonia   hanno   dritto
all'aumento del decimo dello stipendio e delle indennita'.