Art. 63. 
 
  Le licenze ordinarie e straordinarie sono regolate a senso  del  R.
decreto 22 settembre 1905, n.  507,  sull'ordinamento  amministrativo
della Colonia. 
 
  A tale effetto il giudice si  considera  assimilato  ai  funzionari
designati alla lettera a)  dell'art.  67,  il  cancelliere  a  quelli
indicati nella lettera b) del citato articolo.