Art. 63. Le licenze ordinarie e straordinarie sono regolate a senso del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, sull'ordinamento amministrativo della Colonia. A tale effetto il giudice si considera assimilato ai funzionari designati alla lettera a) dell'art. 67, il cancelliere a quelli indicati nella lettera b) del citato articolo.