Art. 67. 
 
  I conciliatori  e  vice  conciliatori,  i  giudici  onorari  e  gli
assessori  all'atto  della  nomina  prestano  giuramento  innanzi  al
giudice della Colonia quando risiedano in  Asmara  e  nel  rispettivo
distretto, ovvero innanzi al commissario regionale  o  residente  nel
distretto del quale abbiano residenza. 
 
  Non  occorre  giuramento  pel  Commissario  regionale  o  residente
incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.