Art. 67. I conciliatori e vice conciliatori, i giudici onorari e gli assessori all'atto della nomina prestano giuramento innanzi al giudice della Colonia quando risiedano in Asmara e nel rispettivo distretto, ovvero innanzi al commissario regionale o residente nel distretto del quale abbiano residenza. Non occorre giuramento pel Commissario regionale o residente incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.