Art. 69. Le funzioni di segretario della Regia procura, di vicecancelliere, di interprete, di uffiziale giudiziario, possono esser disimpegnate da funzionari coloniali designati dal Governatore. Essi hanno le attribuzioni loro affidate dalla legge, e quelle loro deferite dai rispettivi capi di ufficio ai quali sono disciplinarmente sottoposti, per quanto si riferisce all'esercizio di tali attribuzioni.