Art. 69. 
 
  Le funzioni di segretario della Regia procura, di  vicecancelliere,
di interprete, di uffiziale giudiziario, possono  esser  disimpegnate
da funzionari coloniali designati dal Governatore. 
 
  Essi hanno le attribuzioni loro affidate dalla legge, e quelle loro
deferite   dai   rispettivi   capi   di   ufficio   ai   quali   sono
disciplinarmente sottoposti, per quanto si riferisce all'esercizio di
tali attribuzioni.