Art. 7. 
 
  Salve le maggiori facolta' che spettano  al  Governatore,  in  base
all'art. 3 del regio decreto 22 settembre 1905, n. 507, egli puo' con
appositi bandi e decreti istituire i tribunali  speciali  di  cui  e'
menzione nel citato articolo, per giudicare di alcuni reati che  dopo
il bando venissero  commessi  da  sudditi  coloniali  od  assimilati,
potendo estendere il funzionamento di 
 
  tali tribunali a determinate zone o regioni, od anche  a  tutta  la
Colonia. 
 
  Essi funzionano secondo le forme ed applicando  le  pene  stabilite
dal Codice penale militare per il tempo di guerra.