Art. 73. Il Capo che esercita l'ufficio di giudice (dagna') non puo' percepire piu' di una volta nella stessa controversia il valore della scommessa (urdi) nei casi in cui gli e' devoluta secondo le consuetudini e le norme vigenti. La multa del dennab applicata dal Capo indigeno e' devoluta allo stesso, ma puo' essere revocata dal commissario o residente. In tale caso chi l'ha applicata abusivamente puo' essere condannato ad una pena pecuniaria fissata dal commissario o residente.