Art. 73. 
 
  Il Capo  che  esercita  l'ufficio  di  giudice  (dagna')  non  puo'
percepire piu' di una volta nella stessa controversia il valore della
scommessa  (urdi)  nei  casi  in  cui  gli  e'  devoluta  secondo  le
consuetudini e le norme vigenti. 
 
  La multa del dennab applicata dal Capo indigeno  e'  devoluta  allo
stesso, ma puo' essere revocata dal commissario o residente. 
 
  In tale caso chi l'ha applicata abusivamente puo' essere condannato
ad una pena pecuniaria fissata dal commissario o residente.