Art. 74. I commissari e i residenti conoscono: a) in prima istanza di tutte le cause penali e di quelle civili che non possono essere giudicate dai capi indigeni, o perche' le parti sono di diversa religione, o perche' esse appartengono a diversi paesi, tribu', o provincie; ed infine di quelle cause di competenza dei capi indigeni che, per ragioni di opportunita' o di ordine pubblico, credono di avocare a se'; b) delle cause fra italiani o stranieri ed indigeni sudditi coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno suddito coloniale od assimilato; c) in seconda istanza di tutte le cause giudicate in prima istanza dai capi indigeni.