Art. 74. 
 
  I commissari e i residenti conoscono: 
 
      a) in prima istanza di tutte le cause penali e di quelle civili
che non possono essere giudicate dai  capi  indigeni,  o  perche'  le
parti sono di  diversa  religione,  o  perche'  esse  appartengono  a
diversi paesi, tribu', o provincie; ed  infine  di  quelle  cause  di
competenza dei capi indigeni che, per ragioni di  opportunita'  o  di
ordine pubblico, credono di avocare a se'; 
 
      b) delle cause fra italiani o  stranieri  ed  indigeni  sudditi
coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno
suddito coloniale od assimilato; 
 
      c) in seconda istanza di tutte  le  cause  giudicate  in  prima
istanza dai capi indigeni.