Art. 77. 
 
  Pei reati di competenza della Corte di assise, gl'indigeni  sudditi
coloniali o assimilati sono giudicati da un  tribunale  composto  dal
commissario o residente, che lo presiede, da 
 
  due giudici onorari nominati con  decreto  del  Governatore  fra  i
funzionari  civili,  e  in  mancanza  di  questi  fra  gli  ufficiali
dell'esercito e della marina,  e  che  durano  in  carica  due  anni,
potendo  essere  revocati  nel  biennio  e  riconfermati  scaduto  il
biennio, e de alcuni notabili indigeni,  designati  dal  governatore,
che hanno pero' solo voto consultivo.