Art. 77. Pei reati di competenza della Corte di assise, gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati sono giudicati da un tribunale composto dal commissario o residente, che lo presiede, da due giudici onorari nominati con decreto del Governatore fra i funzionari civili, e in mancanza di questi fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, e che durano in carica due anni, potendo essere revocati nel biennio e riconfermati scaduto il biennio, e de alcuni notabili indigeni, designati dal governatore, che hanno pero' solo voto consultivo.