Art. 8. 
 
  Le  controversie  che  interessano  i  cittadini  italiani  e   gli
stranieri non contemplati nel precedente art.  2,  ultimo  Capoverso,
sono decise dall'autorita' giudiziaria della  Colonia  in  base  alle
stesse leggi che dovrebbero essere applicate in  Italia,  secondo  le
disposizioni preliminari al Codice civile  e  le  altre  disposizioni
vigenti nel Regno.