Art. 89. 
 
  Sono attribuzioni dell'avvocato del Governo  della  Colonia,  o  di
chi, con decreto del governatore, sia incaricato di farne le veci: 
 
    1° dare all'amministrazione coloniale i pareri,  dei  quali  essa
possa bisognare; 
 
    2° consigliare e assistere l'amministrazione  nelle  controversie
giuridiche coi privati, e in ogni altro caso in  cui  il  suo  parere
venga  richiesto,  provvedere  alla   tutela   legale   dei   diritti
dell'amministrazione, promuovere  transazioni,  preparare  contratti,
suggerire provvedimenti intorno a questioni o reclami promossi in via
amministrativa.