Art. 89. Sono attribuzioni dell'avvocato del Governo della Colonia, o di chi, con decreto del governatore, sia incaricato di farne le veci: 1° dare all'amministrazione coloniale i pareri, dei quali essa possa bisognare; 2° consigliare e assistere l'amministrazione nelle controversie giuridiche coi privati, e in ogni altro caso in cui il suo parere venga richiesto, provvedere alla tutela legale dei diritti dell'amministrazione, promuovere transazioni, preparare contratti, suggerire provvedimenti intorno a questioni o reclami promossi in via amministrativa.