Art. 9. 
 
  Ai sudditi  coloniali  ed  agli  assimilati  si  applica  la  legge
consuetudinaria  indigena  propria  della  razza,   in   quanto   sia
compatibile con  lo  spirito  della  legislazione  e  della  civilta'
italiana. 
 
  Tuttavia nelle cause di competenza di Corte di assise si  applicano
le  leggi  penali  vigenti  nella  Colonia.  Si  terra'  conto  delle
consuetudini indigene per la valutazione delle circostanze  scusanti,
minoranti od aggravanti e si applichera' il  diritto  consuetudinario
per il risarcimento del danno.