Art. 9. Ai sudditi coloniali ed agli assimilati si applica la legge consuetudinaria indigena propria della razza, in quanto sia compatibile con lo spirito della legislazione e della civilta' italiana. Tuttavia nelle cause di competenza di Corte di assise si applicano le leggi penali vigenti nella Colonia. Si terra' conto delle consuetudini indigene per la valutazione delle circostanze scusanti, minoranti od aggravanti e si applichera' il diritto consuetudinario per il risarcimento del danno.