Art. 91. 
 
  L'avvocato del governo della Colonia e'  nominato  dal  governatore
tra i funzionari delle RR. avvocature erariali del Regno, ovvero  tra
i funzionari di altra amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano  i
requisiti richiesti dalla prima parte  dell'art.  7  della  legge  14
luglio 1907, n. 485.