Art. 99. Il cancelliere del tribunale della Colonia adempie per tutta la Colonia le funzioni di notaio per gl'italiani e stranieri equiparati o per gl'indigeni che a lui si rivolgono. In caso d'impedimento o d'assenza, o quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, il giudice della Colonia puo' autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i requisiti per essere notaio nel Regno, giusta l'ultimo Capoverso dell'art. 5 della legge notarile, testo unico, approvata con regio decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse della Colonia i diritti notarili, ad eccezione di quelli di copia che rimangono a suo beneficio.