Art. 99. 
 
  Il cancelliere del tribunale della Colonia  adempie  per  tutta  la
Colonia le funzioni di notaio per gl'italiani e stranieri  equiparati
o per gl'indigeni che a lui si rivolgono.  In  caso  d'impedimento  o
d'assenza, o quando sia richiesto dalle  esigenze  del  servizio,  il
giudice della Colonia puo'  autorizzare  ad  esercitare  le  funzioni
notarili altra persona avente  i  requisiti  per  essere  notaio  nel
Regno, giusta l'ultimo Capoverso dell'art. 5  della  legge  notarile,
testo  unico,  approvata  con  regio  decreto  25  maggio  1879.   Il
cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse  della
Colonia i diritti notarili, ad  eccezione  di  quelli  di  copia  che
rimangono a suo beneficio.