Art. 10. Alle direzioni di gallerie, di musei e di altri simili Istituti dello Stato, i capi delle biblioteche pubbliche governative richiesti volta per volta con lettera ufficiale del direttore, possono anche prestare le opere con tavole di molto valore, necessarie allo studio o al riordinamento di collezioni esistenti nella medesima citta', qualora i detti Istituti concedano alle biblioteche il diritto di reciprocita' nel prestito. Anche queste opere debbono per altro restituirsi ad ogni richiesta della biblioteca.