Art. 13. E' permesso il prestito dei libri contro deposito in denaro di una somma che sara' determinata dal capo della biblioteca proporzionatamente al valore dei libri stessi, e che sara' dal richiedente il prestito, versata alla tesoreria dello Stato. La restituzione del deposito avra' luogo in seguito a nulla osta del capo della biblioteca, da rilasciarsi a tergo della quietanza. Trascorso un anno dal deposito fatto, questo, quando non sia stato ritirato o rinnovato, se inferiore alle lire duecento sara' introitato in conto entrate del tesoro e la restituzione non potra' essere chiesta che al Ministero del tesoro e con istanza in carta da bollo corredata della quietanza originale. I depositi superiori a detta somma verranno passati d'ufficio, a spese del depositante, alla Cassa depositi e prestiti, dalla quale non potranno essere ritirati che in seguito a decreto di svincolo emanato dal Ministero della pubblica istruzione.