Art. 14. Alle persone non comprese nelle precedenti categorie, possono esser prestati i libri con una speciale malleveria, la quale sara': a) per un'opera determinata, e per non oltre due mesi, a favore degli studenti delle scuole medie e dei maestri elementari (Mod. C); b) per non piu' di tre opere alla volta, e per non oltre un anno, a favore degli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori (Mod. D) e del pubblico (Mod. E).