Art. 15. Possono prestare malleveria presso le biblioteche delle rispettive sedi, per coloro che sono ivi dimoranti: a) i ministri, i sottosegretari di Stato; b) i prefetti di Provincia; c) i magistrati fino al grado di presidente del tribunale e di procuratore del Re; d) i membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti fino al grado di referendario inclusive; e) i provveditori agli studi; f) i direttori di archivi di Stato; g) i professori ordinari e straordinari delle RR. Universita' e RR. Istituti superiori. Le persone qui sopra indicate non possono prestare piu' di cinque malleverie ad un tempo.