Art. 16. Possono altresi' prestare malleveria presso le biblioteche delle rispettive sedi per coloro che sono ivi dimoranti: gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i consoli, soltanto per le persone straniere appartenenti alla nazione da loro rappresentata; i presidenti e direttori degli Istituti scientifici, letterari o artistici stranieri, con carattere ufficiale, per le persone ad essi addette; i funzionari delle Amministrazioni centrali o provinciali dello Stato, del Parlamento e della casa Reale fino al grado di capo di divisione inclusive; gli intendenti di finanza, gli avvocati erariali, gli economi generali dei benefizi vacanti, gli ingegneri capi del gevio civile, i sopraintendenti e direttori dei RR. musei, delle RR. gallerie, degli scavi, degli uffici dei monumenti, degli osservatori governativi, e di stazioni sperimentali, i capi di tutti gli Istituti e di tutte le scuole governative, per gli impiegati da loro dipendenti; gli ufficiali del R. esercito e della R. marina in attivita' di servizio fino al grado rispettivamente di maggiore o di capitano di corvetta, per i loro sottoposti; i vescovi per gli ecclesiastici dipendenti; i capi delle biblioteche governative per gli impiegati dipendenti. Le persone qui sopra indicate non possono prestare piu' di dieci malleverie ad un tempo.