Art. 18. I capi delle scuole medie governative delle citta' dove hanno sede le biblioteche governative possono concedere non piu' di due malleverie contemporaneamente a ciascun alunno regolarmente inscritto a queste scuole, ma debbono, a norma dell'art. 14, alinea a, designare l'opera da darsi in prestito per un termine non superiore ai due mesi. La biblioteca riterra' valida la malleveria, soltanto se essa rechi il bollo della scuola, e il numero progressivo dell'apposito registro delle malleverie tenuto dalla Direzione della scuola stessa, la quale non potra' rilasciare agli alunni verun attestato se prima non abbiano restituito la malleveria con la dichiarazione del bibliotecario che essi hanno gia' adempiuto a tutti i loro obblighi verso la biblioteca.