Art. 21. Le malleverie debbono essere rilasciate con appositi moduli a stampa, forniti dalla biblioteca (Mod. C, D, E), e debitamente riempiti. Le malleverie rilasciate dalle autorita' devono recare il bollo del rispettivo ufficio. La persona a favore della quale fu rilasciata una malleveria, deve nell'atto di presentarla alla biblioteca, segnare sulla malleveria stessa e in uno speciale registro il proprio nome, cognome e domicilio. La biblioteca tiene un apposito registro delle malleverie (Mod. E) che deve conservare finche' sian valide, rilasciando alla persona per la quale fu fatta la malleveria una tessera (Mod. G) che dovra' essere presentata ad ogni richiesta. Oltre a cotesto registro la biblioteca tiene un repertorio a schede delle persone che hanno avuto la malleveria e uno scadenziario pure a schede (Mod. H).